Ci tengo a fare alcune precisazioni che non ho fatto nell’articolo intitolato “Appropriatezza e Adeguatezza”: per fornire un servizio di qualità al cliente è doveroso acquisire informazioni essenziali riguardanti la sua propensione al rischio, i suoi obiettivi di investimento e l’orizzonte temporale desiderato. Inoltre, l’intermediario deve fornire dettagli sul tipo di consulenza offerta, le caratteristiche e il profilo di rischio del prodotto finanziario consigliato e i costi totali coinvolti: siamo così in regime di adeguatezza.
Se l’intermediario o la società di consulenza non dispone di tutte le informazioni necessarie per agire in modo adeguato, deve operare secondo il regime di appropriatezza; è il caso per esempio delle operazioni di investimento decise e trasmesse dai clienti tramite home banking. In questo caso, l’intermediario non può fornire consulenza direttamente, ma deve assistere il cliente nell’esecuzione delle operazioni che decide di effettuare. L’obbligo dell’intermediario è quindi quello di trasmettere gli ordini decisi dal cliente, anche se considerati inadeguati per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, informandolo sempre sui rischi delle operazioni.
Nel regime di appropriatezza, il cliente deve comunque compilare un questionario, ma lo scopo non è definire il suo profilo di rischio. Piuttosto, il questionario mira a verificare che il cliente sia consapevole e conosca i rischi e la complessità degli strumenti finanziari che intende acquistare.
Una volta dichiarato di avere le competenze e l’esperienza necessarie per comprendere i rischi legati agli strumenti finanziari, il cliente ha la possibilità di acquistare una vasta gamma di prodotti, sia quelli non complessi che quelli più sofisticati, come gli strumenti derivati.
Va sottolineato che nell’ambito dell’appropriatezza, il cliente dichiara di avere una solida esperienza nel campo finanziario e una notevole propensione al rischio.
Tuttavia l’intermediario, ha sempre l’obbligo di comunicare al cliente tutte le informazioni rilevanti riguardanti lo strumento finanziario che desidera acquistare, compresi i rischi e i costi associati. E’ il principio della “Execution Only“: il cliente ha preso decisioni consapevoli e informate senza ricevere consulenza specifica.
È importante sottolineare che queste regole si applicano esclusivamente ai clienti retail o al dettaglio. Per i clienti professionali o controparti qualificate, gli intermediari hanno maggiori margini di manovra e vincoli meno stringenti nel loro comportamento.
Buon investimento!
UfficioFinanza.it – Domenico Guercia